Ratti (rattus norvegicus, rattus rattus)e topi (mus domesticus) sono roditori con abitudini ed habitat di vita del tutto diverse. La conoscenza della loro biologia e delle loro abitudini sono elementi importanti per poter svolgere un’azione efficace di contenimento sia su vasta scala (territori comunali – grandi complessi industriali – contesto filiera alimentare) che nel caso della presenza isolata in abitazione.
I nostri Tecnici utilizzano per la deratizzazione erogatori di sicurezza bait box – scatole di sicurezza in cui le esche risultano essere non raggiungibili da bambini ed animali domestici – e possono impiegare sistemi di cattura multipli ed a colla o esche rodenticide scelte tra quelle messe a disposizione dalle migliori Aziende produttrici internazionali. Seguono tutte le disposizioni di legge in tema di biocidi, applicando pedissequamente le disposizioni della legge Martini in tema di sicurezza per l’ambiente e gi animali domestici (avviso per tempo alla popolazione, utilizzo di principi attivi consentiti, impiego di dispositivi inviolabili, ancorati alle superfici senza la possibilità di intromissione da parte di persone non autorizzate, smaltimento esche al termine dell’intervento).La nostra consulenza ed i nostri servizi sono rivolti a privati, industrie – compresa la filiera alimentare -, allevamenti, maneggi, impianti sportivi, enti pubblici ed il settore sanitario.
Per la gestione degli interventi utilizziamo innovativi sistemi informatici a barcode a due dimensioni che permettono l’invio immediato dei dati raccolti (monitoraggio, tracce di presenza roditori) al nostro server per elaborazioni e grafici subito a disposizione del Cliente. Utilizziamo il sistema gestionale Bayron che, ottimizzando i processi aziendali, fornisce una pianificazione dell’attività con vantaggi reali ai Clienti, quali la puntualità del servizio e la tempestività delle informazioni.
ORDINANZA 14 gennaio 2010
Proroga e modifica dell’ordinanza 18 dicembre 2008, come modificata dall’ordinanza 19 marzo 2009, recante: «Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati». (10A01779) (GU n. 33 del 10-2-2010)
Rilevato il persistere del fenomeno relativo alla uccisione di animali mediante l’utilizzo di esche o bocconi avvelenati sia in ambito urbano, che extraurbano nonché gli episodi sempre più frequenti di mortalità tra la fauna selvatica per ingestione
IL MINISTRO DELLA SALUTE
– Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto del 27 luglio 1934, n. 1256 e successive modifiche;
– Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
– Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 21, lettera u);
– Vista la legge 20 luglio 2004, n. 189;
– Visti gli articoli 544-bis, 544-ter, 440, 638, 650 e 674 del codice penale;
– Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e successive modifiche;
– Visto l’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
– Visto l’art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
– Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 392, del 6 ottobre 1998;
– Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174;
– Vista l’ordinanza 18 dicembre 2008;
– Vista l’ordinanza 19 marzo 2009;
– Rilevato il persistere del fenomeno relativo alla uccisione di animali mediante l’utilizzo di esche o bocconi avvelenati sia in ambito urbano, che extraurbano nonché gli episodi sempre più frequenti di mortalità tra la fauna selvatica per ingestione di sostanze tossiche abbandonate volontaria-mente nell’ambiente, con conseguenti rilevanti danni al patrimonio faunistico selvatico ed in particolare alle specie in via di estinzione;
– Tenuto conto che la presenza di veleni e sostanze tossiche sul territorio, in particolare sotto forma di esche o bocconi, rappresenta un serio rischio per la popolazione umana, in particolare per i bambini, sia direttamente che indirettamente attraverso la contaminazione ambientale, nonché per l’ambiente;
– Ritenuto necessario, per le motivazioni sopra indicate, prorogare e raffor-zare le misure previste dalla ordinanza ministeriale del 18 dicembre 2008 come modificata dall’ordinanza 19 marzo 2009;
ORDINA
Art. 1
1. L’ordinanza 18 dicembre 2008, come modificata dall’ordinanza 19 marzo 2009, è così modificata:
a) all’art. 1, comma 2 dopo la parola «metalli» sono aggiunte le parole «o materiale esplodente»;
b) l’art. 1, comma 3 è così sostituito:
«3. Il proprietario o il responsabile dell’animale deceduto a causa di esche o bocconi avvelenati deve segnalare il caso alle autorità competenti tramite il medico veterinario che emette la diagnosi di sospetto di cui all’art. 2, comma 1»;
c) l’art. 1, comma 4 è così sostituito:
«4. Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, eseguite da ditte specializzate, devono essere effettuate con modalità tali da non nuocere in alcun modo alle persone ed alle specie animali non bersaglio e devono essere pubblicizzate dalle stesse ditte, tramite avvisi esposti nelle zone interessate con almeno cinque giorni lavorativi d’anticipo. La tabellazione deve contenere l’indicazione di pericolo per la presenza del veleno, gli elementi identificati-vi del responsabile del trattamento, la durata del trattamento e l’indicazione delle sostanze utilizzate»;
d) all’art. 1 dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti commi:
«5. Al termine delle operazioni il responsabile della ditta specializzata deve provvedere alla bonifica del sito mediante il ritiro delle esche non utilizzate e delle spoglie dei ratti o di altri animali infestanti».
«6. Nelle aree protette per motivi di salvaguardia di specie selvatiche oggetto di misure di protezione a carattere internazionale, ove esse siano particolarmente minacciate dai ratti, è possibile effettuare, previa comunica-zione al Ministero della Salute, operazioni di derattizzazione mediante rodenticidi senza l’utilizzo degli appositi contenitori di esche a condizione che:
a. il principio attivo utilizzato come rodenticida sia a bassa persistenza ambientale al fine di evitare la contaminazione della catena alimentare e dell’ambiente;
b. sia stabilita la durata massima di permanenza nell’ambiente delle esche in relazione agli obiettivi da raggiungere, sulla base della letteratura scientifica più aggiornata;
c. al termine dell’operazione le esche non utilizzate siano rimosse dall’ambiente e venga redatto un apposito verbale di chiusura dell’operazione, a cura del responsabile della stessa, nel quale sia indicato il numero di esche immesse nell’ambiente, l’area interessata dall’operazione ed il numero di esche, non utilizzate e rimosse al termine dell’operazione. Il suddetto verbale, inviato in copia al Ministero della Salute, è a disposizione delle autorità competenti per eventuali controlli»;
e) l’ultimo periodo del comma 2 dell’art. 2 è abrogato.
f) all’art. 3, comma 1 la parola «autopsia» è sostituita con la parola «necroscopia e la parola «autoptica» è sostituita con la parola «necroscopica»;
g) all’art. 3, comma 2 dopo le parole «territorialmente competente» sono aggiunte le parole «, al sindaco»;
h) all’art. 4, comma 1 dopo le parole «all’art. 2, comma 1» sono aggiunte le parole «o all’art. 3, comma 2»;
i) all’art. 5, comma 1 dopo la parola «amaricante» sono aggiunte le parole «o repellente» e dopo le parole «solo all’animale bersaglio» sono aggiunte le parole «fatti salvi i casi previsti all’art. 1, comma 6»;
Art. 2
1. Il termine di validità dell’ordinanza del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 18 dicembre 2008, come modificata dall’ordinanza 19 marzo 2009 e dalla presente ordinanza, è prorogato di ulteriori 24 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della presente.
2. La presente ordinanza, inviata alla Corte dei Conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed ha efficacia di ventiquattro mesi a decorrere dalla predetta pubblicazione.
Roma, 14 gennaio 2010
Il Ministro Fazio
Registrato alla Corte dei Conti il 29 gennaio 2010
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei Servizi alla Persona e dei Beni Culturali, registro n. 1, foglio n. 247
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